Introduzione (1)
Il diritto di seguito (DDS) è il diritto dell’autore di opere d’arte visiva a percepire una percentuale sul prezzo di rivendita delle proprie opere a partire dalle vendite successive alla prima.
In Italia il DDS è stato introdotto dalla legge n. 633 del 1941 ma non ha mai avuto concreta applicazione fino alla promulgazione del D.lgs. n. 118 del 13/02/2006(2). Con tale atto normativo il governo italiano ha recepito la Direttiva comunitaria 2001/84/CE che disciplina a livello europeo il diritto di autore sulle rivendite delle opere originali d’arte visiva. Infatti, con la Legge n. 39 del 1 marzo 2002, il Governo italiano è stato delegato ad emanare il decreto di attuazione della citata direttiva per armonizzare le diverse legislazioni europee in materia di diritto di seguito; tuttavia, per effetto della discrezionalità lasciata dalla UE ai singoli Stati l’obiettivo dell’uniformità a livello europeo del DDS è stato raggiunto solo con un compromesso normativo, etico ed economico(3).
In generale, la ragione di esistenza del DDS è sia etica sia economica. Dal punto di vista etico il DDS riconosce il diritto inalienabile di ogni artista di partecipare al guadagno delle vendite di una sua opera come frutto del suo investimento in reputazione artistica; inoltre il DDS dovrebbe rimuovere l’iniquità di trattamento tra gli autori di opere d’arte non figurativa e quelli di arte visiva. Dal punto di vista economico due sono le ragioni a sostegno del DDS. La prima fa riferimento all’eventuale discriminazione economica (assoluta o relativa) del reddito assoluto dell’artista o del reddito relativo rispetto al reddito di altri artisti. Nel primo caso l’artista subirebbe nello scambio sul mercato primario il dominio del compratore (collezionista e gallerista). La seconda riguarda l’esclusione dell’artista dagli eventuali profitti degli investimenti nel mercato secondario dell’arte. Infatti, il prezzo di ogni vendita successiva alla prima appartiene al venditore. Il DDS, quindi, dovrebbe eliminare la disuguaglianza fra le fonti di reddito degli artisti e fra gli artisti, trasferendo all’artista parte del prezzo realizzato dal proprietario al momento della vendita dell’opera (capital gain). Il duplice fallimento del mercato dell’arte visiva produce effetti socialmente indesiderabili e motiva l’intervento dello Stato a favore degli artisti attraverso l’istituzione del DDS. Tuttavia, l’eventuale implementazione di questo diritto pone alcuni problemi di applicazione: il DDS dovrebbe applicarsi al capital gain oppure al prezzo di rivendita?
Il DDS dovrebbe applicarsi a tutte le transazioni oppure solo a quelle nelle quali intervengono operatori professionali? Il DDS dovrebbe applicarsi ai prezzi reali o nominali? Il DDS dovrebbe far compartecipare l’artista al rischio di perdite di prezzo? Il DDS dovrebbe remunerare il venditore dei costi di opportunità, dei costi di gestione, promozione e vendita delle opere? Il DDS dovrebbe tenere conto del contributo positivo al prezzo dell’opera delle strategie di acquisto e vendita di collezionisti e galleristi?
Nella letteratura economica ci sono diversi modelli che studiano le ragioni di esistenza e gli effetti economici del DDS. A seconda della sua natura giuridica il DDS può essere considerato un diritto di proprietà, un diritto contrattuale, un diritto d’autore, un’imposta e anche una combinazione di questi diritti; comunque, i modelli economici sul DDS presuppongono razionalità assoluta, informazione completa e mercati efficienti. In sintesi ricordiamo i principali modelli proposti: 1) il modello dell’imposta indiretta; 2) il modello del valore attuale; 3) il modello del diritto di proprietà; 4) il modello della speculazione; 5) il modello del rischio; 6) il modello degli incentivi.
I diversi modelli che sono stati sviluppati per studiare gli effetti economici del DDS sostengono la non efficacia del diritto e la non neutralità dei suoi effetti. Infatti il DDS produrrebbe l’effetto di una tassa distorsiva sugli equilibri di mercato, una riduzione del prezzo di vendita delle opere e del reddito dell’artista, una redistribuzione iniqua del reddito favorendo gli artisti più affermati, una distribuzione inefficiente del rischio fra le parti, una riduzione dell’incentivo del gallerista a sostenere spese promozionali dell’artista. Inoltre, il DDS modificherebbe l’organizzazione del mercato, favorendo lo scambio intermediario fra gallerie e artisti. Per valutare questi aspetti nel prossimo paragrafo presentiamo una breve analisi empirica sul DDS in Italia.
L’applicazione del Diritto di seguito in Italia
Gli studi empirici sul DDS analizzano dati di differente origine e sono classificabili in tre tipologie. La prima studia i dati raccolti attraverso la somministrazione di questionari a case d’asta, galleristi, commercianti, artisti e agli enti di gestione del DDS. La seconda si basa su interviste dirette rivolte a pochi stakeholder (principali case d’asta, artisti o società di gestione). La terza utilizza banche dati sulle vendite di opere d’arte.
La maggior parte dei lavori empirici sono basati su dati riguardanti paesi dell’Unione Europea e hanno finalità descrittive. I paesi anglosassoni sembrano invece più attenti alla valutazione degli effetti dovuti all’implementazione del DDS.
La nostra indagine empirica utilizza la terza tipologia di analisi elaborando i dati delle vendite soggette al DDS in Italia dal 2006. Il vantaggio di questa ricerca è di disporre di dati su tutte le transazioni che hanno comportato sia la dichiarazione e il versamento del DDS, sia la sua effettiva liquidazione agli aventi diritto. L’analisi condotta su questi dati permette di distinguere la distribuzione del DDS fra gli artisti “non reperiti” (che non hanno percepito alcuna somma) e gli artisti “reperiti”(che hanno percepito l’ammontare maturato, direttamente o indirettamente attraverso gli eredi) e, quindi, di verificare quali artisti il DDS ha effettivamente avvantaggiato. Inoltre è possibile valutare l’andamento delle vendite per genere artistico, per tipologia di intermediario e per classi di prezzo di vendita su cui è applicato il DDS.
Tuttavia, se dal punto di vista teorico si prevedono effetti di non efficacia e di non neutralità economica, a livello empirico si può testare l’effetto sul prezzo e sulle quantità del DDS. Infatti, molti dei modelli economici richiamati nell’Introduzione prevedono che il prezzo di vendita di un’opera debba diminuire per scontare il DDS che verrà pagato in futuro all’artista, al momento della rivendita dell’opera. Questo effetto potrebbe disincentivare le vendite di gallerie e commercianti e ridurre lo sforzo promozionale degli intermediari per le opere gravate dal DDS.
I dati presentati in questo lavoro si riferiscono alle transazioni dichiarate alla SIAE dagli operatori professionali (venditori, acquirenti o semplici intermediari) nel mercato dell’arte visiva avvenute in Italia dall’entrata in vigore del d.lgs. 118/2006. Con il D.lgs. n. 118 del 13/02/2006 la SIAE è stata incaricata di riscuotere il DDS per conto di tutti gli artisti anche se non associati all’Ente. I dati pubblicati sul sito ufficiale della SIAE contengono informazioni su nome e cognome dell’autore (pseudonimo ove esista), data di vendita, titolo dell’opera, importo della vendita (in euro), importo del DDS (in euro), il dichiarante (ragione sociale ove esista). Le dichiarazioni di vendita sono state osservate dal 01 gennaio 2006 al 14 settembre 2010 e i dati osservati sono stati aggregati in classi omogenee per genere artistico, per tipologia di dichiarante, per scaglione di prezzo e per periodi di tempo contigui(4). Poiché dal 21 marzo 2008 è cambiata la soglia iniziale di applicazione del DDS (3.000,00 euro) le vendite effettuate a decorrere da tale data sono state trattate secondo quanto disposto dall’art. 11 della legge 34/2008 (che toglie la “franchigia imponibile” sul prezzo di 3.000,00 euro). Il periodo di osservazione complessivo contiene 25.333 dichiarazioni registrate. Inoltre, seguendo la distinzione fra autori “reperiti” e autori “non reperiti” dalla SIAE, abbiamo suddiviso le transazioni (in numero e in valore) riguardanti tutti gli autori aventi diritto (2.154). Gli autori reperiti dalla SIAE (1.843), a cui il DDS è stato liquidato o è liquidabile, sono l’85,56% degli autori totali e rappresentano l’83,25% del DDS totale. Gli autori non reperiti (861), a cui non è stato ancora liquidato il DDS rappresentano, quindi, il 14,44% degli autori e il 17,37% del DDS totale. In tal modo è possibile calcolare la concentrazione della distribuzione del DDS fra autori più noti e autori meno noti, assimilando i primi ai reperiti e i secondi ai non reperiti.
La tabella 1 e la tabella 2 riportano in sintesi le principali informazioni sul DDS in Italia. Nella tabella 1 riportiamo il DDS medio per autore e per dichiarazione. Come si può notare l’importo medio del DDS per gli autori reperiti è circa 5,5 volte quello degli autori non reperiti, mentre l’importo medio del DDS degli autori reperiti per transazione è circa 1,5 volte di quello per gli autori non reperiti. Nella tabella 2 riportiamo il DDS medio e le commissioni in media riscosse dalla SIAE. Come si può notare nei due sotto periodi oggetto di indagine il DDS è aumentato del 21,62%, mentre le commissioni della SIAE sono aumentate solo del 2,37%(5).
Tabella 1 – Il DDS in Italia.
Fonte: “Gazzetta Ufficiale” e www.siae.it; nostre elaborazioni.
Tabella 2 – Il DDS e le commissioni SIAE in Italia.
Fonte: “Gazzetta Ufficiale” e www.siae.it; nostre elaborazioni.
Nella tabella 3 riportiamo le quote percentuali, in numero e in valore, delle dichiarazioni del DDS aggregate per genere artistico, tipologia di dichiarante e scaglione di prezzo. La pittura rappresenta il genere più dichiarato sia in numero (75,79%) sia in valore (73,14%). Per quanto riguarda la tipologia dei dichiaranti, le gallerie d’arte superano le case d’asta in numero e in valore. Infine, se consideriamo la frequenza percentuale delle dichiarazioni e le quote di DDS, per le classi di prezzo individuate dalla legge come scaglioni di imponibile, si può notare che la quasi totalità delle dichiarazioni si concentra nella classe di prezzo compresa fra 3.000,00 e 50.000,00 euro, con oltre la metà del DDS versato.
Tabella 3 – Il DDS in Italia per genere, dichiarante e classi di prezzo(numero di dichiarazioni e importi).
Fonte: “Gazzetta Ufficiale” e www.siae.it; nostre elaborazioni.
Nella tabella 4 riportiamo la pressione contributiva del DDS in Italia (calcolata come rapporto fra DDS totale versato e il prezzo totale delle opere dichiarate) suddivisa per genere artistico, tipologia del dichiarante e scaglioni di prezzo imponibile. Per quanto riguarda il genere, il campo di variazione della pressione contributiva è compreso fra il 5,9% del genere artistico “pittura” e “scultura” e il 6,5% della classe “fotografia”. Per quanto riguarda i soggetti dichiaranti, le gallerie d’arte hanno una pressione contributiva più bassa pari al 5,8%. Infine, considerando la pressione contributiva del DDS per le classi di prezzo imponibile è possibile notare un picco del 6,7% per la classe imponibile compresa fra 50.000 e 200.000 euro.
Tabella 4 – La “pressione contributiva” del DDS in Italia, per genere, dichiarante e classi di prezzo.
Fonte: “Gazzetta Ufficiale” e www.siae.it; nostre elaborazioni.
Valutiamo ora il grado di concentrazione del DDS lungo tutto il periodo di osservazione suddividendo gli autori fra reperiti e non reperiti. Ordinando gli autori reperiti in base agli importi medi di DDS percepiti, dal più basso al più alto, risulta che gli autori appartenenti al 5% più basso della graduatoria ricevono in media un importo di 16,04 euro; il 10% più basso della graduatoria riceve in media 40,04 euro, il primo 50% degli artisti (mediana) riceve 260 euro, e cosi via. Le ultime due classi individuano gli artisti con i valori dichiarati più elevati (1.500 e 2.600 euro), che beneficiano di valori del DDS fino a dieci volte maggiori della mediana.
La tabella 5 riporta l’indice di concentrazione di Gini per artisti e dichiaranti rispetto ai ricavi di vendita. Il valore piuttosto basso e relativamente omogeneo segnala una certa uniformità sia fra gli artisti sia fra i dichiaranti.
Tabella 5 –Indice di Gini per autori e dichiaranti
Fonte: “Gazzetta Ufficiale” e www.siae.it; nostre elaborazioni.
Infine la figura 1 riporta sull’asse verticale il DDS e sull’asse orizzontale il prezzo in scala logaritmica. È possibile desumere graficamente la relazione fra il DDS dichiarato e il prezzo delle opere scambiate. Nella figura 1 riportiamo anche la retta di regressione per evidenziare la relazione (lineare) di proporzionalità diretta fra i valori. L’osservazione empirica, ovviamente, conferma la relazione teorica (logistica), sebbene vi siano delle irregolarità: si possono notare, infatti, sia valori anomali, sia un certa variabilità di valori.
Figura 1 – Relazione empirica tra DDS (in euro) e prezzo (in logaritmo)
Conclusioni
In materia di DDS, le normative nazionali si diversificano, dando vita a una pluralità di modelli giuridici ed economici. Questo lavoro di sintesi sull’applicazione del Diritto di seguito (DDS) dopo cinque anni dalla sua effettiva introduzione in Italia presenta importanti fatti stilizzati.
Mentre dal punto di vista teorico esistono ancora questioni aperte e problemi irrisolti, fra cui la ragione stessa di esistenza del DDS, dal punto di vista empirico manca ancora una vera ricerca fondata su metodi quantitativi. Ma una valutazione oggettiva dell’impatto del DDS sul mercato dell’arte, certamente costosa in termini di tempo e risorse, avrebbe dovuto precedere la legge piuttosto che seguirla.
La letteratura empirica sull’analisi economica del DDS, infatti, è quantitativamente limitata e segue approcci assai eterogenei e talvolta naïve. La stessa Francia, Paese promotore del principio e dell’idea del DDS, in un rapporto del governo francese, ritiene opportuno chiudere questo deficit informativo rispetto al mercato inglese: “É necessario […] creare le condizioni per un riesame del dispositivo sul droit de suite. A tal fine, è imperativo disporre di dati affidabili e di analisi circostanziate sugli effetti del droit de suite sul mercato dell’arte francese e sui costi amministrativi conseguenti la sua introduzione. Si raccomanda di prendere iniziative attive per raccogliere i dati necessari ad un’analisi appropriata dell’impatto del droit de suite sul mercato dell’arte francese dopo l’entrata in vigore della direttiva sul territorio dell’Unione.
[…] Inoltre, uno scambio di dati con le autorità britanniche, al fine di presentare una posizione comune sulla questione, sembra vivamente consigliabile” (AA,VV., 2008, p. 43. La traduzione è nostra). Quanto sostenuto nel rapporto sembra vero anche per l’Italia. L’originalità della nostra indagine è quella di utilizzare dati che incorporano, oltre alle vendite all’asta, anche le transazioni operate da galleristi e commercianti. Tuttavia, riteniamo che questa maggiore completezza di metodo e di dati non sia ancora sufficiente per colmare il gap fra conoscenze teoriche e analisi empiriche sul DDS. Infatti, la nostra analisi permette di confrontare e confermare alcuni dei principali risultati già evidenziati nella
letteratura empirica, e di rispondere solo in parte alle tante questioni teoriche sollevate in letteratura(6).
Note
(1) Questo articolo è tratto da un lavoro collettaneo scritto con Laura Vici e pubblicato a cura di G. Candela e A.E. Scorcu (Il Maestro e il suo diritto, 2010, Allemandi, Torino). Ringraziamo tutti gli autori e i curatori del libro e un anonimo referee che ha letto una versione preliminare di questo articolo. La responsabilità per eventuali errori è solo nostra.
(2) Il D.lgs. n. 118 del 13/02/2006 all’art 144 stabilisce che “Gli autori delle opere d’arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto salva prova contraria fornita dal venditore”.
(3)Negli USA dal 1976 vige il Copyright Act che modificando la legge del 1909, ha esteso il diritto di seguito dell’artista fino a 50 anni dalla morte . Nello stesso anno il California Resale Royalties Act, rifacendosi ai modelli legislativi europei, ha fissato il DDS nella misura del 5% sul prezzo di vendita delle opere d’arte visiva con l’obbligo per il venditore di versarlo direttamente all’artista
(4) Sulla base del d.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275, abbiamo riclassificato le dichiarazioni raccolte nelle seguenti classi: pittura, scultura, disegno, fotografia, grafica, la categoria residua “altro”, e infine la classe «non specificato» allorché il genere non sia indicato. Inoltre, abbiamo provveduto ad aggregare le dichiarazioni di vendita nelle seguenti tipologie di dichiaranti: case d’asta, gallerie d’arte, antiquari, ancora «altro» e «non specificato». Infine, abbiamo effettuato un’aggregazione delle dichiarazioni in base a diversi scaglioni di prezzo, gli stessi sui quali sono definite le aliquote del DDS, naturalmente considerando il prezzo di vendita al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA): da euro 3.000,00 a 50.000,00; da 50.000,01 a 200.000,00; da 200.000,01 a 350.000,00; da 350.000,01 a 500.000,00; oltre 500.000 euro.
(5) La commissione esatta dalla SIAE è fissata in via di legge; infatti, l’articolo 154 della legge 633/41 prevede che il prezzo della commissione da applicare sia determinato con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali ogni tre anni. In particolare il decreto 10 novembre 2009 fissa la commissione che spetta all’ente pubblico nella misura del 22% a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione; percentuale destinata a diminuire al 20% a decorrere dal 9 aprile 2011. La commissione esatta dalla SIAE è fissata in via di legge; infatti, l’articolo 154 della legge 633/41 prevede che il prezzo della commissione da applicare sia determinato con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali ogni tre anni. In particolare il decreto 10 novembre 2009 fissa la commissione che spetta all’ente pubblico nella misura del 22% a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione; percentuale destinata a diminuire al 20% a decorrere dal 9 aprile 2011.
(6) Tutte le nostre osservazioni empiriche, nonostante le irregolarità e le anomalie dei dati, soggetti a continue revisioni e aggiornamenti da parte della SIAE, confermano i risultati raggiunti nei precedenti lavori.